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Sez. L, Sentenza n. 1902 del 09/03/1990 (Rv. 465784 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO IN GIORNO FESTIVO CON EVENTUALE RIPOSO COMPENSATIVO IN ALTRA GIORNATA - COMPENSO - MAGGIORAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465784-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO IN GIORNO FESTIVO CON EVENTUALE RIPOSO COMPENSATIVO IN ALTRA GIORNATA - COMPENSO - MAGGIORAZIONE - LIMITI.*

Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), deve essere riconosciuta un'adeguata retribuzione per tale prestazione anche se al dipendente sia attribuito un riposo compensativo in altra giornata, salvo che lo stesso contratto collettivo non riconosca, seppur indirettamente, una qualsiasi Forma di remunerazione di tale sacrificio, sia nella complessiva retribuzione, sia nella predisposizione di riposi ulteriori o di orari ridotti, che in benefici non attribuiti ad altri dipendenti, che non trovassero causa nella peculiarità delle mansioni esercitate. (V 4660/81, mass n 415366; (V 2663/81, mass n 413441; (Conf 5923/82, mass n 423682).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)