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Sez. L, Sentenza n. 2663 del 02/05/1981 (Rv. 413441 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA COLLETTIVA - PREVISIONE DEL GODIMENTO DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI LAVORATIVI IN UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA E PREVISIONE DI ESCLUSIONE DEL RIPOSO AL SETTIMO GIORNO - CONSEGUENZE RISPETTIVE NEL CASO DI PRESTAZIONE DEL LAVORO NEL GIORNO DOMENICALE - COMPENSI RETRIBUTIVI RELATIVI.*
Stato
decisa il 1981-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413441-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA COLLETTIVA - PREVISIONE DEL GODIMENTO DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI LAVORATIVI IN UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA E PREVISIONE DI ESCLUSIONE DEL RIPOSO AL SETTIMO GIORNO - CONSEGUENZE RISPETTIVE NEL CASO DI PRESTAZIONE DEL LAVORO NEL GIORNO DOMENICALE - COMPENSI RETRIBUTIVI RELATIVI.*

Nel rispetto delle particolari esigenze del servizio pubblico di trasporto in concessione, fissate dalla Corte costituzionale con le sentenze n 150 del 1967 e 146 del 1971, la disciplina collettiva aziendale puo prevedere turni di lavoro che comportino il godimento del riposo dopo sei giorni lavorativi in un giorno diverso dalla domenica e perfino l'esclusione del riposo al settimo giorno, con la conseguenza, peraltro, che, mentre nel primo caso la prestazione del lavoro nel giorno domenicale non comporta alcuna maggiorazione per lavoro straordinario o festivo, giacche il mancato godimento della pausa lavorativa domenicale e compensato dal riposo in un giorno diverso, nel rispetto del ritmo di alternanza di sei giorni lavorativi e uno di riposo, nel secondo caso, invece, lo spostamento del giorno di riposo oltre il settimo fa si che il lavoro prestato in tale giorno debba essere considerato come straordinario festivo e, quindi, compensato con la duplice relativa maggiorazione. (V 2559/79, mass n 398893; (V 2501/79, mass n 398824; (V 1962/79, mass n 398363; (V 960/78, mass n 390296; (V 2183/73, mass nn 365411 e 365409).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)