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Sez. 2, Sentenza n. 10153 del 09/05/2011 (Rv. 617706 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO | Approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'assemblea - Riconoscimento di debito - Sussistenza - Limiti - Disavanzo tra entrate e uscite - Prova del versamento della differenza da parte dell'amministratore con denaro proprio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617706-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO

La deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)