Sez. 2, Sentenza n. 5449 del 04/06/1999 (Rv. 527020 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO | Accettazione del nuovo amministratore di prospetti contabili relativi alla precedente gestione - Approvazione - Insussistenza - Fondamento - Potere dell' assemblea di approvare il rendiconto - Conseguenze - Inidoneità di tale accettazione a provare il credito del precedente amministratore per il disavanzo tra le poste contabili.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO
Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)