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Sez. 4, Sentenza n. 4430 del 02/05/1988 Ud. (dep. 29/03/1989) Rv. 180865 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARTE CIVILE - RESISTENTE IN CASSAZIONE - PROCURA SPECIALE - DIFETTO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180865-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARTE CIVILE - RESISTENTE IN CASSAZIONE - PROCURA SPECIALE - DIFETTO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In base al combinato disposto di cui agli articoli 126 e 136 codice di procedura penale, non possono essere liquidate spese in favore della parte civile, resistente in Cassazione, qualora il difensore non sia munito di procura speciale, rilasciata in questo grado di giudizio in data posteriore alla sentenza di secondo grado. (Conf mass n 149123, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 126, Cod. Proc. Pen. art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)