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Sez. 4, Sentenza n. 15218 del 19/09/1990 Ud. (dep. 21/11/1990) Rv. 185806 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARTE CIVILE - RESISTENTE IN CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE IN SUO FAVORE - MANCANZA DI PROCURA SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185806-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARTE CIVILE - RESISTENTE IN CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE IN SUO FAVORE - MANCANZA DI PROCURA SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA LIQUIDAZIONE.*

Non possono essere liquidate spese in favore della parte civile resistente nel giudizio di Cassazione, qualora il difensore non sia munito di procura speciale rilasciata in questo grado di giudizio, in epoca posteriore alla sentenza impugnata. (Conf mass n 180865; (Conf mass n 149123).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 126, Cod. Proc. Pen. art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)