Sez. L - , Sentenza n. 19979 del 10/08/2017 (Rv. 645597 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Classificazione delle imprese a fini contributivi ex d.m. 12 dicembre 2000 - Irretroattività - Variazione - Decorrenza - Esclusioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo per i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)