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Sez. L, Sentenza n. 9034 del 05/06/2012 (Rv. 623188 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Classificazione delle imprese ai fini dell'assicurazione INAIL - Art. 13 del d.m. 18 giugno 1988 - Rettifica di errori commessi nella classificazione - Decorrenza dei premi - Data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione - Comunicazione della rettifica - Irrilevanza - Fondamento - Art. 25 del medesimo decreto - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623188-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In tema di classificazione delle imprese ai fini dell'assicurazione INAIL, l'art. 13 del d.m. 18 giugno 1988, che ha ad oggetto la rettifica di errori commessi nella classificazione, ha un ambito di applicazione differente rispetto a quello di cui all'art. 25 del medesimo decreto, che riguarda l'obbligo dell'INAIL di comunicare alle imprese l'eventuale inserimento delle stesse in una nuova voce di classificazione (con attribuzione delle relative diverse tariffe) rispetto a quelle previste in forza del precedente d.m. del 14 febbraio 1977. Ne consegue che il principio della debenza del premio secondo il nuovo tasso con decorrenza dalla comunicazione ai vecchi assicurati, prevista dall'art. 25 predetto, non opera con riguardo alla rettifica di errori di classificazione, la quale ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione.

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 14/02/1977, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 13, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 25, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)