Sez. L - , Ordinanza n. 28100 del 24/11/2017 (Rv. 646358 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Domanda volta all'accertamento di un diritto e alla conseguente condanna del convenuto ad un fare - Impossibilità dell'esecuzione della prestazione sopravvenuta nel corso del giudizio - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Qualora l’attore abbia chiesto l’accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione non determina la cessazione della materia del contendere, non estinguendosi l’interesse all'accertamento del fatto controverso. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto insussistente l’interesse del ricorrente ad una pronuncia sul proprio diritto al trattenimento in servizio fino al sessantasettesimo o fino al settantesimo anno di età per avere lo stesso, in corso di causa, compiuto 70 anni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)