diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 23476 del 19/11/2010 (Rv. 615364 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Domanda volta all'accertamento di un diritto e alla conseguente condanna del convenuto ad un fare - Impossibilità dell'esecuzione della prestazione sopravvenuta nel corso del giudizio - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615364-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Qualora l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione non determina la cessazione della materia del contendere, non estinguendosi l'interesse all'accertamento del fatto controverso. (Nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso proposto, ha affermato che, pur essendo intervenuto, nel corso del giudizio, il pensionamento della lavoratrice che aveva chiesto di usufruire del congedo parentale, continuava a sussistere l'interesse ad agire della detta parte in relazione alla corresponsione degli arretrati dei periodi di congedo già richiesti e non concessi in costanza del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)