Sez. 3, Sentenza n. 40970 del 04/10/2002 Cc. (dep. 05/12/2002) Rv. 222789 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Sequestro preventivo - Obbligo dell'avviso al difensore di fiducia dell'indagato - Esclusione - Obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - Applicabilità della disciplina in tema di sequestro probatorio - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato della esecuzione del sequestro, né sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 364 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)