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Sez. L, Sentenza n. 3154 del 26/04/1988 (Rv. 458632 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI CARATTERE STAGIONALE EX LETT. A) DELL'ART. 1, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CARATTERI DELLA STRAORDINARIETÀ ED OCCASIONALITÀ - ESCLUSIONE - ATTIVITÀ DEL PERSONALE ASSUNTO PER CORSI DI INSEGNAMENTO DI BREVE DURATA E SOLO PER LO SVOLGIMENTO DI TALI CORSI - INCLUSIONE NELLA PREVISIONE EX LETT. A) CIT. - ACCERTAMENTO - CRITERI - PREVISIONE DI NATURA PROGRAMMATICA DELL'ART. 9, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 845 DEL 1978 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458632-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI CARATTERE STAGIONALE EX LETT. A) DELL'ART. 1, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CARATTERI DELLA STRAORDINARIETÀ ED OCCASIONALITÀ - ESCLUSIONE - ATTIVITÀ DEL PERSONALE ASSUNTO PER CORSI DI INSEGNAMENTO DI BREVE DURATA E SOLO PER LO SVOLGIMENTO DI TALI CORSI - INCLUSIONE NELLA PREVISIONE EX LETT. A) CIT. - ACCERTAMENTO - CRITERI - PREVISIONE DI NATURA PROGRAMMATICA DELL'ART. 9, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 845 DEL 1978 - IRRILEVANZA.*

Alle attività di carattere stagionale considerate alla lett. A) dell'art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) sono estranei i caratteri della straordinarietà ed occasionalità che contraddistinguono le attività indicate alla lett. C) dello stesso articolo, anche se entrambe configurano ipotesi di legittima apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato. Fra le attività previste alla citata lett. A) rientra, ai sensi del n. 51 del d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, l'attività del personale assunto per corsi d'insegnamento di breve durata e solo per lo svolgimento di tali corsi - la cui brevità deve essere peraltro valutata con riferimento non alla durata di un anno scolastico ma alla durata (pluriennale) dei corsi scolastici finalizzati al conseguimento di un qualunque titolo-, restando in contrario irrilevante la previsione, di natura programmatica, dello art. 9, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 845, circa la disciplina con leggi regionali dei casi e delle modalità di incarico ed assunzione a termine di docenti per corsi particolari. (V 2856/87, mass n 451979; (V 1747/82, mass n 419591).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 845 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)