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Sez. L - , Sentenza n. 23584 del 23/09/2019 (Rv. 655063 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia - Assicurazione previdenziale - Obbligo di iscrizione nella gestione commercianti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655063-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Per i coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia, l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti sorge, ai sensi della l. n. 613 del 1966, ove i predetti familiari, in relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti, prestino la propria opera con carattere di abitualità, ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro), e prevalenza, ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni. (Nella specie, è stata ravvisata la sussistenza di tali requisiti nella partecipazione al lavoro aziendale da parte della madre di un farmacista, valorizzando la circostanza che la medesima, malgrado l'età - "id est": circa ottant'anni - aveva fornito un concreto apporto alla conduzione della farmacia nella sistemazione dei medicinali nel magazzino, lavorando per varie ore quasi tutti i giorni almeno sino ad un determinato periodo, non risultando, peraltro, che fosse impegnata in altre occupazioni).

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 662 art. 1 com. 203, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)