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Sez. L, Sentenza n. 9873 del 07/05/2014 (Rv. 630781 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Attività alberghiera gestita da società in accomandita semplice - Socio accomandante e familiare collaboratore nell'impresa - Obblighi contributivi - Sussistenza - Condizioni - Abitualità e prevalenza - Nozioni - Accertamento - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2014-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630781-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Nel caso di impresa alberghiera gestita da una società in accomandita semplice, per l'assoggettamento a contribuzione previdenziale della collaborazione lavorativa prestata da un "familiare coadiutore", che sia anche socio accomandante, è necessario, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, che la prestazione lavorativa sia abituale in quanto svolta con continuità e stabilmente, e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà - e prevalente in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore. Il relativo accertamento è demandato al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione unicamente sotto il profilo della esistenza, congruità e logicità della motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)