Sez. L, Sentenza n. 16520 del 06/08/2015 (Rv. 636570 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia - Assicurazione previdenziale - Obbligo di iscrizione nella gestione commercianti - Sussistenza - Modalità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In ragione dell'ambito applicativo dell'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, commi 202, 203 e 206, della l. n. 662 del 1996, l'assicurazione stessa - da cui sono esentati i farmacisti iscritti quali professionisti all'ente di previdenza ENPAF - opera, in coerenza con i principi costituzionali di eguaglianza e adeguata tutela previdenziale, nei confronti dei coadiutori, familiari non farmacisti, del titolare di una farmacia, con riguardo alle varie attività gestorie demandabili a non farmacisti e nel concorso dei requisiti di legge relativi all'impresa e alle modalità della loro partecipazione all'attività della stessa, sicché la registrazione "virtuale" del titolare dell'impresa presso l'INPS, per l'attuazione dell'assicurazione dei suddetti coadiutori, si risolve in un meccanismo operativo che non determina alcuna anomalia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 113, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 21 CORTE COST., Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 662 art. 1 com. 202, Legge 23/12/1966 num. 662 art. 1 com. 203, Legge 23/12/1966 num. 662 art. 1 com. 206, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)