Sez. 5, Sentenza n. 11886 del 03/05/2024 (Rv. 671071-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE | Rimborso IVA - Interessi legali - Qualificazione - Interessi moratori - Fermo amministrativo - Debenza - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE
In tema di rimborso IVA, gli interessi legali, dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, vanno qualificati come interessi moratori e sono dovuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo, non maturando in tali ipotesi nemmeno interessi compensativi.
Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)