Sez. 5, Sentenza n. 8540 del 29/04/2016 (Rv. 639762 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Sospensione per fermo amministrativo legittimamente disposto, poi venuto meno - Ritardo nel rimborso - Non addebitabilità alla P.A. - Interessi di mora - Decorrenza - Nuova istanza di rimborso - Necessità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In materia di IVA, qualora la richiesta di rimborso sia stata legittimamente sospesa con provvedimento di fermo amministrativo, poi venuto meno ma comunque ritenuto legittimo, il ritardo nel rimborso non è imputabile all'amministrazione, sicché non decorrono gli interessi di mora, che riprendono, una volta venuto meno il fermo, dalla nuova istanza di rimborso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)