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Sez. L, Sentenza n. 7488 del 18/06/1992 (Rv. 477810 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - Prosecuzione del processo | Riassunzione - Disciplina ex artt. 302 e 303 cod. proc. civ. - Osservanza di termini minimi di comparizione - Necessità - Esclusione - Disciplina della citazione in riassunzione ex art. 125 disp. att. cod. proc. civ. - Differenza.
Stato
decisa il 1992-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477810-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - Prosecuzione del processo

In caso di prosecuzione del processo interrotto o di riassunzione del medesimo nelle forme del ricorso, di cui agli artt. 302 e 303 cod. proc. civ., a differenza di quanto si verifica nell'ipotesi di citazione in riassunzione ex art. 125 disp. att. cod. proc. civ., non sussiste alcuna necessità di osservanza di termini minimi di comparizione a garanzia del diritto di difesa della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)