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Sez. 2, Sentenza n. 10223 del 29/11/1994 (Rv. 488924 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Interruzione del processo successivo alla costituzione della parte -Riassunzione - Termine di comparizione - Determinazione rimessa all'apprezzamento del giudice -.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488924-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In caso di riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte, la misura del termine di comparizione è rimessa all'apprezzamento di congruità del giudice che lo fissa (nella specie, a seguito della morte di una parte costituita e dell'esecuzione della riassunzione nei confronti di alcuni solamente dei suoi eredi, era stata disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro erede).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)