Sez. L, Sentenza n. 892 del 08/02/1990 (Rv. 465208 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PECUNIARI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PECUNIARI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Ai crediti pecuniari per prestazioni previdenziali (come la rendita da inabilità per infortunio sul lavoro) non è applicabile la disposizione del terzo comma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., bensì la disciplina generale in tema d'inadempimento delle obbligazioni e, in particolare, l'art. 1224 cod. civ., circa l'Obbligo della corresponsione degli interessi moratori e del risarcimento del maggior danno, tenendo peraltro presente che la risarcibilità della svalutazione monetaria ai sensi di tale norma presuppone che il creditore, oltre ai detti interessi, chieda anche il risarcimento del maggior danno (da svalutazione), con l'Onere di allegare e dimostrare l'ulteriore pregiudizio patrimoniale subito, valendosi a tal fine, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, compreso il ricorso alle presunzioni ed al notorio. (V 6160/87, mass n 454470; (V 7438/86, mass n 449490; (V 1476/84, mass n 433565).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)