Sez. L, Sentenza n. 6160 del 14/07/1987 (Rv. 454470 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE - ART. 429 TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 1224 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI - SUSSISTENZA - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - MORA DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE - ART. 429 TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 1224 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI - SUSSISTENZA - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - MORA DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - PRESUPPOSTI.*
Ai crediti pecuniari per prestazioni previdenziali (nella specie, rendita da inabilità per infortunio sul lavoro) non è applicabile la disposizione del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. (di cui la Corte costituzionale ha escluso l'illegittimità con sentenza n. 162 del 1977), bensì la disciplina generale in tema d'inadempimento delle obbligazioni e, in particolare, l'art. 1224 cod. civ., circa l'Obbligo della corresponsione degli interessi moratori e del risarcimento del maggior danno (da svalutazione monetaria), tenendo peraltro presente che l'istituto previdenziale non può essere ritenuto in mora sino a quando non abbia espletato gli accertamenti di legge, che presuppongono anche la sussistenza di tutti gli elementi idonei a consentire la concreta Determinazione quantitativa delle prestazioni dovute. (V 3185/86, mass n 446182 e 446183; (V 3377/85, mass n 441050; (V 5710/84, mass n 437393).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)