Sez. 6, Sentenza n. 4107 del 20/10/1994 Cc. (dep. 25/01/1995) Rv. 200852 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Poteri del giudice di appello - Situazioni intervenute dopo il provvedimento impugnato - Legittimanti revoca o sostituzione della misura - Possibilità di attribuire rilevanza alle stesse - Esclusione - Ragione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere
Il tribunale, in sede di appello avverso un'ordinanza reiettiva di un'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, non può dare rilievo ad un eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'indagato (intervenuto tra la pronuncia del provvedimento impugnato e la proposizione dell'appello) evidenziabili in nuovo accertamento medico: ciò non solo sarebbe in contrasto con il principio dell'effetto devolutivo dell'appello, ma comporterebbe, per l'ipotesi di positivo riscontro del suddetto aggravamento in termini di incompatibilità con la permanenza in carcere, l'esercizio della facoltà sostanziale di revoca o sostituzione "ex officio" della misura cautelare che compete solo al G.I.P. avvero al Giudice del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)