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Sez. L, Sentenza n. 23556 del 17/12/2004 (Rv. 579269 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Divieto parziale di cumulo previsto dall'art. 10, primo comma, legge n. 503 del 1992 - Estensibilità alla pensione supplementare - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579269-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

Il parziale divieto di cumulo del reddito da lavoro autonomo con i trattamenti previdenziali, stabilito dall'art. 10, primo comma, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.503, non si estende anche alla pensione supplementare, che non è prevista dalla norma e che, per la sua specificità, non può assimilarsi ai trattamenti pensionistici cui la norma si riferisce.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)