diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12262 del 05/07/2004 (Rv. 574106 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Divieto di cumulo tra pensione di vecchiaia e lavoro autonomo - Lavoro occasionale - Inclusione.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574106-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

A norma dell'art. 10 comma primo del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, deve ritenersi che il divieto di cumulo tra pensione di vecchiaia e reddito da lavoro autonomo sussiste anche laddove si tratti di lavoro sporadico o occasionale, in mancanza di alcuna distinzione all'interno della disposizione normativa tra lavoro stabile e saltuario.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)