Sez. L, Sentenza n. 10634 del 05/07/2003 (Rv. 564843 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo ex art. 10, comma sesto, D.Lgs. n. 503 del 1992 - Erogazione di maggiori somme e successive trattenute da parte dell' INPS ai sensi del comma quarto dello stesso articolo - Natura di ripetizione di indebito - Esclusione - Fondamento - Art. 2033 cod. civ., e disposizioni sull'indebito previdenziale - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
Nell'ipotesi del divieto di cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo, prevista dall'art. 10, comma sei del D.Lgs. n. 503 del 1992, l'erogazione delle maggiori somme a titolo di pensione di anzianità, poi risultanti non dovute e formanti oggetto di trattenuta stante la percezione del reddito da lavoro autonomo, non è causata da un errore di qualsiasi natura imputabile all'Istituto, essendo erogazione e trattenuta eventi necessari della previsione normativa che regola modalità e tempi per il completamento della fattispecie (comma quarto dello stesso articolo); conseguentemente, non sono applicabili l'art. 2033 cod. civ. e tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'indebito previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)