Sez. 6, Sentenza n. 28557 del 24/06/2009 Cc. (dep. 13/07/2009) Rv. 244805 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Omessa corresponsione dell'assegno divorzile - Reato - Rinvio "quoad poenam" all'art. 570 cod. pen. - Limiti edittali - Individuazione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE
Il rinvio "quoad poenam" all'art. 570 cod. pen., operato dall'art. 12 sexies legge n. 898 del 1970 e succ. modif. che punisce l'inadempimento del coniuge all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, deve intendersi alla disposizione del comma secondo, con applicazione quindi della pena congiunta della reclusione sino ad un anno e della multa da Euro 103, 00 a Euro 1032, 00.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)