Sez. 6, Sentenza n. 1071 del 31/10/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 206782 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Disciplina dello scioglimento del matrimonio - Omesso versamento dell'assegno stabilito nella sentenza di divorzio - Irrogazione anche della pena pecuniaria.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE
Il rinvio dell'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970 n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 21 legge 6 marzo 1987 n. 74, deve intendersi fatto alle pene previste dal terzo comma dell'art. 570 cod. pen., trattandosi di violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale. Ne consegue l'obbligo di irrogare anche la pena pecuniaria prevista congiuntamente a quella detentiva. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione al coniuge divorziato delle quote fissate nella sentenza di divorzio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)