Sez. 6, Sentenza n. 18450 del 07/12/2006 Ud. (dep. 15/05/2007) Rv. 236415 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Omesso versamento dell'assegno divorzile - Pena edittale - Richiamo generico all'art. 570 cod. pen. - Riferibilità a quella indicata nel comma secondo e non a quella del comma primo - Ragione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE
Il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen. dell'art. 12-sexies legge 1° dicembre 1970 n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 21 legge 6 marzo 1987 n. 74, deve intendersi riferito alle pene previste dal comma secondo e non a quelle indicate nel primo comma della disposizione codicistica, avendo ad oggetto il citato art. 12-sexies la violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione della somma fissata nella sentenza di divorzio per i figli minori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)