Sez. 3, Sentenza n. 11162 del 19/11/1990 (Rv. 469808 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - SIMULAZIONE DEL CORRISPETTIVO INDICATO NELL'ATTO DI COMPRAVENDITA - DEDUZIONE DEL RISCATTANTE - OFFERTA DEL "QUANTUM" CORRISPONDENTE AL PRESUMIBILE VALORE DEL FONDO - ONERE DEL RISCATTANTE MEDESIMO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - SIMULAZIONE DEL CORRISPETTIVO INDICATO NELL'ATTO DI COMPRAVENDITA - DEDUZIONE DEL RISCATTANTE - OFFERTA DEL "QUANTUM" CORRISPONDENTE AL PRESUMIBILE VALORE DEL FONDO - ONERE DEL RISCATTANTE MEDESIMO.*
In tema di riscatto agrario, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni, nell'interpretazione autentica di cui alla legge 8 gennaio 1979 n. 2, il prezzo da versarsi al terzo acquirente deve rispondere a requisiti di determinatezza, completezza e serietà. Pertanto, il riscattante, ove deduca la simulazione del corrispettivo indicato nell'atto di compravendita, non può esimersi dall'offrire il "quantum" che assuma di dover effettivamente pagare, in conformità del presumibile valore del fondo. (V 516/77, mass n 384072).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)