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Sez. 3, Sentenza n. 8789 del 26/10/1994 (Rv. 488260 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Sostituzione "ex tunc" dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488260-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

L'esercizio del diritto di riscatto del fondo da parte dell'avente diritto alla prelazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, produce la sostituzione "ex tunc" dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo e, conseguentemente, l'acquisto diretto, da parte del retraente, dell'immobile dal proprietario venditore, prescindendo dal consenso del compratore retrattato, il quale subisce, così, passivamente la situazione determinatasi con la dichiarazione del retrattante, che si pone come atto unilaterale recettizio e realizza i suoi effetti "ipso iure", indipendentemente dalla pronuncia del giudice, il cui eventuale intervento ha solo funzione di accertamento. Ma, perché tale effetto si produca, occorre, anzitutto, che la dichiarazione di riscatto, tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 8 comma quinto della legge n. 590/65, contenga l'offerta del prezzo con i requisiti di determinatezza, completezza e determinabilità e faccia, quindi, riferimento al prezzo della contestata compravendita o, nel caso in cui sia dedotta la simulazione del prezzo, a quello che il retrattante deduca di dovere pagare in luogo del prezzo indicato nell'atto, ed, in secondo luogo, che si avveri la condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo o, nel caso di rifiuto, anche pretestuoso, del venditore, della offerta reale e del deposito liberatorio della relativa somma nei termini stabiliti dall'art. 8 della legge n. 590/65, decorrenti dalla dichiarazione di riscatto o dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto, salvo che il rifiuto pretestuoso non sia avvenuto nella imminenza del predetto termine di scadenza ed il ritardo del deposito, con la "fictio iuris" del pagamento che esso produce, non possa essere, pertanto, addebitato al retraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1210, Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)