Sez. 3, Sentenza n. 516 del 05/02/1977 (Rv. 384072 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - OFFERTA DEL PREZZO - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - OFFERTA DEL PREZZO - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nell'ipotesi di riscatto del fondo da parte dell'affittuario coltivatore diretto, a norma della legge 26 maggio 1965 n 590, l'offerta del prezzo da versarsi al terzo acquirente deve rispondere ai requisiti della determinatezza, della completezza e della serieta e deve essere, inoltre, caratterizzata da una chiara volonta di pronto inadempimento. Tali requisiti debbono sussistere anche nell'ipotesi in cui, essendosi eccepita la simulazione del prezzo indicato nel contratto di compravendita intercorso fra il proprietario concedente ed il terzo, sussista incertezza sull'effettivo importo della somma da rimborsare, poiche in tal caso l'affittuario riscattante deve offrire al terzo acquirente la somma presumibilmente dovuta, purche proporzionata in modo ragionevole al valore del fondo. L'apprezzamento del giudice in ordine alla concreta sussistenza dei suddetti requisiti dell'offerta e incensurabile in Sede di legittimita se adeguatamente motivato. (V 3498/76; (V 2/74, mass n 367481; (V 84/69, mass n 337930).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)