diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2798 del 21/04/1986 (Rv. 445839 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - ADOZIONE DELLA COSIDDETTA SETTIMANA CORTA - COINCIDENZA DI UNA FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE CON IL SESTO GIORNO NON LAVORATO - SPETTANZA AL LAVORATORE DI UNA ULTERIORE QUOTA DI RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445839-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - ADOZIONE DELLA COSIDDETTA SETTIMANA CORTA - COINCIDENZA DI UNA FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE CON IL SESTO GIORNO NON LAVORATO - SPETTANZA AL LAVORATORE DI UNA ULTERIORE QUOTA DI RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*

In ipotesi di adozione della cosiddetta settimana corta, ossia di concentrazione della settimana lavorativa mediante redistribuzione in cinque giorni, anziché in sei, dello stesso numero complessivo di ore lavorate, non spetta al lavoratore dipendente un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione nel caso in cui una festività infrasettimanale coincida con il sesto giorno non lavorato, atteso che quest'ultimo non può essere considerato festivo, né rappresenta un giorno di riposo aggiuntivo, ma costituisce una giornata lavorativa a zero ore per effetto della concentrazione in essa di frazioni delle normali pause giornaliere di lavoro relative agli altri cinque giorni. (V 2711/84, mass n 434756; (V 3831/81, mass n 414467; (V 3713/79, mass n 400141).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)