Sez. 1, Sentenza n. 4746 del 12/12/2013 Cc. (dep. 31/01/2014) Rv. 258323 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inammissibilità della richiesta di riesame non dichiarata "de plano" - Fissazione di udienza camerale - Notifica al difensore dell'avviso di fissazione di udienza - Mancato rispetto del termine di tre giorni liberi - Nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame avverso ordinanze applicative di misure cautelari, il mancato rispetto del termine di tre giorni "liberi" per la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale determina la nullità dell'ordinanza, emessa all'esito dell'udienza, anche se quest'ultima si limiti a dichiarare l'inammissibilità della richiesta di riesame in quanto tardiva. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che qualora il tribunale fissi l'udienza di trattazione, senza dichiarare "de plano" l'inammissibilità del gravame, la decisione sulla tardività di quest'ultimo deve necessariamente essere adottata con il pieno rispetto del principio del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)