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Sez. 3, Sentenza n. 31810 del 07/07/2026 Cc. (dep. 24/08/2026) Rv. 290433-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Ordinanza che dispone la misura cautelare personale ex art. 310 cod. proc. pen. - Requisito di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290433-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il requisito della sommaria descrizione del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, prescritto a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. per l'ordinanza applicativa della misura non si applica all'ordinanza con cui il tribunale del riesame dispone la misura in accoglimento dell'appello del pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in quanto le esigenze della difesa sono soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento cautelare instauratosi in seguito all'impugnazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)