Sez. 6 - , Sentenza n. 1016 del 22/10/2019 Cc. (dep. 13/01/2020) Rv. 278122 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Autonoma valutazione - Applicabilità al tribunale del riesame - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art.292, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod.proc.pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)