Sez. 5, Sentenza n. 28187 del 26/06/2025 Cc. (dep. 31/07/2025) Rv. 288395-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO | Applicazione della misura cautelare coercitiva in sede di appello - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO
In tema di misure cautelari personali, l'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi previsti di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per lo stesso di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)