Sez. 2, Sentenza n. 12158 del 28/06/1988 Ud. (dep. 18/09/1989) Rv. 182064 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - FURTO DI AUTOVETTURA FUNZIONANTE E ABILITATA ALLA CIRCOLAZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - FURTO DI AUTOVETTURA FUNZIONANTE E ABILITATA ALLA CIRCOLAZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile al furto di autovettura regolarmente abilitata alla circolazione ed effettivamente marciante, atteso il non trascurabile valore del bene in relazione alla funzione espletata. (Conf mass n 173387; (Conf mass n 180259).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)