Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 11/05/1994 Ud. (dep. 23/02/1994) Rv. 200542 - 01
Stupefacenti - Detenzione | Attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Valutazione negativa anche di uno solo dei parametri legislativi - Lieve entità del fatto - Esclusione - Fine perseguito dall'agente - Rilevanza.
Stupefacenti - Detenzione
Perché possa riconoscersi l'attenuante speciale prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per i reati in materia di stupefacenti, è necessario che la fattispecie reale risulti di offensività trascurabile sia sotto l'aspetto oggettivo (mezzi, modalità e circostanze dell'azione) che sotto l'aspetto soggettivo (finalità della condotta), di talché il vaglio in senso negativo di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge, con decisività pari a quella di tutti gli altri, comporta, ineluttabilmente, l'esclusione dell'ipotesi attenuata. (Nella specie la Corte ha altresì precisato che, nella valutazione dei parametri indicati dal legislatore, il giudice deve attribuire massimo rilievo allo scopo perseguito dal detentore di stupefacenti, sicché a fatti di detenzione di identica quantità può conseguire o meno l'applicazione dell'attenuante "de qua" a seconda che su di essi si riverberi o meno il valore negativo del fine di spaccio o comunque di diffusione perseguito dall'agente).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)