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Sez. 6, Sentenza n. 2888 del 04/02/1998 Ud. (dep. 06/03/1998) Rv. 210386 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Lieve entità del fatto - Natura oggettiva dell'attenuante - Rilevanza dei motivi e dello stato psicologico dell'agente - Esclusione - Sufficienza del dato ponderale, se superiore ad una soglia ragionevole di quantità e di valore economico, a escludere l'applicazione dell'attenuante - Sufficienza - Fattispecie: esclusione dell'attenuante per la detenzione di 200 pasticche di "extasy".
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210386-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di valutare la sussistenza dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, ogni altra pur favorevole circostanza risulta priva di rilevanza per ritenere di lieve entità il fatto, qualora il dato ponderale superi il limite rappresentato da una soglia ragionevole di valore economico, mentre, in presenza di un quantitativo non cospicuo di sostanza, assumono valenza gli altri parametri legislativi (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) i quali, ove siano suscettibili di determinare un non trascurabile allarme sociale, escludono la ravvisabilità della attenuante ad effetto speciale. L'attenuante prevista dall'art. 73 comma cit. ha peraltro natura oggettiva, e ciò toglie rilevanza, ai fini della sua applicabilità, agli stati emotivi, alle condizioni personali e alle qualità soggettive del colpevole e ai motivi che lo hanno determinato a commettere il reato.(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la ricorrenza dell'ipotesi lieve sulla sola considerazione del dato ponderale in una ipotesi di detenzione di duecento pastiglie di "extasy").

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)