Sez. 4, Sentenza n. 5786 del 05/03/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 208527 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Lieve entità del fatto - Fatti ostativi al riconoscimento della circostanza attenuante - Quantità detenuta - Valore decisivo - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti la quantità della sostanza detenuta, ove si riveli eccessiva, è sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio ed è perciò sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto a meno che l'imputato -che risulti tossicodipendente- non offra la prova di disporre di mezzi economici tali da consentirgliene l'acquisto. (Fattispecie di detenzione di 238 dosi medie giornaliere).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)