Sez. 2, Sentenza n. 4415 del 04/03/2004 (Rv. 570786 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Preliminare sottoposto a condizione sospensiva - Periodo di tempo precedente al verificarsi della condizione - Configurabilità come ritardo imputabile alla parte - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
Nell'ambito del contratto preliminare, qualora la promessa di vendita sia sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio di un benestare da parte di una autorità amministrativa, finché l'evento dedotto in condizione non si verifica l'obbligazione di trasferire la proprietà del bene rimane sospesa, ed il relativo lasso di tempo non può essere considerato ritardo imputabile ai fini del giudizio sulla sussistenza o dell'inadempimento e sulla gravità. (Nel caso di specie, la società autostrade aveva promesso in vendita alcuni terreni ma prima della conclusione del contratto definitivo era necessario il "placet" da parte dell'Anas).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1465
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)