Sez. 3, Sentenza n. 10714 del 02/12/1996 (Rv. 500956 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Vendita di un fondo rustico al titolare del diritto di prelazione dopo la scadenza del termine per il valido esercizio di esso - Preliminare stipulato anteriormente con un terzo sotto condizione di non esercizio del diritto di prelazione - Inadempimento del promittente venditore - Configurabilità - Atto di vendita con trascrizione anteriore a quella della domanda di adempimento - Validità - Persistenza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Se il proprietario di un fondo rustico stipula un preliminare di vendita con un terzo, sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del suo titolare, e poi lo vende a questi malgrado il tardivo esercizio del predetto diritto, il preliminare acquista efficacia obbligatoria per tale mancato esercizio tempestivo e il promittente venditore risponde perciò del suo inadempimento, ma l'atto di vendita, trascritto prima della trascrizione della domanda di adempimento ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., rimane valido.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)