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Sez. 1, Sentenza n. 46246 del 05/11/2008 Cc. (dep. 16/12/2008) Rv. 242086 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Pena risultante da cumulo giuridico per effetto della ritenuta continuazione, in parte imputabile a reato ostativo alla loro concessione - Scissione del cumulo - Possibilità - Reato ostativo non coincidente con il reato più grave - Operazioni da compiere successivamente alla scissione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242086-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Tuttavia, allorché il reato ostativo non coincida con la violazione più grave, ma sia solo un reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non può non determinare il ripristino per esso della pena edittale prevista, calcolata nel minimo, e quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, giacché tale riferimento non ha più ragione di essere, una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazione. (Nella specie, in relazione a condanna a pena, diminuita per il rito abbreviato, a cinque anni di reclusione e 8.600 euro di multa per cessione di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata - reato, quest'ultimo, ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, per il quale era stato applicato, a norma dell'art. 81 cod. pen., l'aumento sulla pena stabilita per il primo reato, indicato come il più grave - era stata avanzata istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione concernente il residuo di pena da espiare dopo la detrazione della custodia cautelare presofferta e di tre anni per l'indulto elargito con legge n. 241 del 2006. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la pena alla quale fare riferimento per la sospensione dell'ordine di esecuzione dovesse essere quella di quattro anni di reclusione, così ridotta per il rito quella prevista come minima per l'estorsione aggravata). V. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 361.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)