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Sez. 1, Sentenza n. 12346 del 18/11/1991 (Rv. 474670 - 01)

Obbligazioni in genere - Inadempimento - In genere | Presunzione di colpa - Superamento - Onere probatorio del contraente inadempiente.
Stato
decisa il 1991-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474670-01

Obbligazioni in genere - Inadempimento - In genere

In tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, a norma degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, per tanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione. Pertanto, ove ricorrano circostanze di segno positivo, idonee ad escludere, anche in relazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto, l'elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)