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Sez. 2, Sentenza n. 6354 del 13/07/1996 (Rv. 498534 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA | Impedimento frapposto dal terzo all'esecuzione del contratto - Esonero del debitore da responsabilità - Condizioni - Contratto preliminare di compravendita - Rifiuto del notaio di rogare il contratto definitivo - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1996-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498534-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA

Perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Ne deriva che al fine di esonerare da responsabilità il promittente compratore il quale giustifichi il proprio inadempimento dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo con il rifiuto del notaio di rogare lo strumento pubblico di vendita (adducendosi, nella specie, dal professionista la pendenza di una procedura espropriativa di parte del fondo ed il conseguente rischio di incorrere nel reato di lottizzazione abusiva) il giudice del merito non può considerare tale rifiuto, di per se, quale causa esonerativa di responsabilità senza accertare la legittimità dello stesso e senza indagare sull'eventuale attività svolta dal promittente compratore per superarne le ragioni, se legittime e, in caso contrario per rimuovere in altro modo l'ostacolo frapposto dal notaio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)