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Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 26/08/2002 (Rv. 557067 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Presunzione di colpa - Superamento - Onere della prova a carico del contraente inadempiente.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557067-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

In tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, a norma degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)