Sez. 1, Sentenza n. 3064 del 09/07/1977 (Rv. 386623 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - TRASFERIMENTI DI DIRITTI REALI - INTERESSI EX LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - DECORRENZA - DALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - CONDIZIONI - OMESSA OD INSUFFICIENTE INDICAZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONTRIBUENTE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - TRASFERIMENTI DI DIRITTI REALI - INTERESSI EX LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - DECORRENZA - DALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - CONDIZIONI - OMESSA OD INSUFFICIENTE INDICAZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONTRIBUENTE.*
Agli effetti dell'imposta complementare di registro sugli Atti di trasferimento fra vivi gli interessi previsti dalle leggi n 29 del 1961 e n 147 del 1962 sono dovuti con decorrenza dall'atto di Costituzione del rapporto tributario, per il conseguente ritardo. Tale ritardo va presuntivamente ritenuto imputabile al soggetto passivo dell'imposta, a causa della omessa o insufficiente indicazione degli elementi necessari alla liquidazione dell'intera imposta, restando a carico del soggetto stesso l'Onere di dimostrare che la differenza tra prezzo dichiarato e valore non e a lui imputabile. (V 1015/75, mass n 374415).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)