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Sez. L, Sentenza n. 12917 del 18/12/1995 (Rv. 495133 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | E.N.P.A.L.S. - Ricorso per cassazione proposto dal presidente senza autorizzazione del consiglio di amministrazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495133-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

Attesa la previsione dell'art. 4, lett. f), del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 26 (ordinamento e funzionamento dell'E.N.P.A.L.S.), secondo cui il consiglio di amministrazione dell'Ente "delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni", il ricorso per cassazione proposto dal presidente dell'E.N.P.A.L.S. in mancanza dell'atto autorizzativo previsto da detta norma (il quale è necessario sia per agire che per resistere in giudizio) è inammissibile, sussistendo un difetto di capacità processuale dell'Ente ricorrente, e tale inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 17, DPR 05/01/1950 num. 26 art. 2, DPR 05/01/1950 num. 26 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)