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Sez. 3, Sentenza n. 1499 del 11/02/1987 (Rv. 450947 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450947-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ai fini della liquidazione equitativa del danno (la quale costituisce l'unica Forma possibile nel caso di risarcimento di danni non patrimoniali), il giudice del merito non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali egli Forma il suo convincimento complessivo, bastando, per considerare equa la Determinazione dell'ammontare liquidato, che dimostri di avere tenuto presenti tutti i dati di fatto acquisiti al processo. (Conf 1036/81, mass n 411580; (Conf 1439/67, mass n 328091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)