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Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 19/06/1967 (Rv. 328091 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328091-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - ESTENSIONE.*

Ai fini della liquidazione equitativa del danno, il giudice non e tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base, ai quali egli Forma il suo convincimento complessivo, bastando all'uopo che egli mostri di aver tenuto presenti tutti i dati di fatto risultanti dalla istruzione probatoria per considerare equa la Determinazione, che egli faccia, dei fattori costitutivi dell'ammontare liquidato. (Conf. 351-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)